REGOLAMENTO DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE,
DEGLI ARCHIVI STORICI E DI DEPOSITO
(Emanato con D.R. n. 45° del 28 settembre 2026)
In vigore dal 29 settembre 2026
Indice degli articoli
Premesse
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 – Finalità e funzioni
Articolo 3 – Principi generali di erogazione dei servizi
PARTE I – BIBLIOTECHE
Articolo 4 – Accesso alle Biblioteche
Articolo 5 – Norme di comportamento
Articolo 6 – Orario di apertura
Articolo 7 – Consultazione del materiale bibliografico e documentale
Articolo 8 – Accesso e modalità di consultazione del materiale antico, raro e di pregio
Articolo 9 – Limitazioni alla consultazione per motivi di conservazione del materiale antico, raro e di pregio
Articolo 10 – Servizi informatici e risorse digitali
Articolo 11 – Testi d'esame e materiale didattico
Articolo 12 – Prestito
Articolo 13 – Materiali esclusi dal prestito
Articolo 14 – Modalità di prestito e restituzione
Articolo 15 – Prenotazione del prestito
Articolo 16 – Prestito interbibliotecario: Documenti ricevuti da altre biblioteche (Borrowing)
Articolo 17 – Prestito interbibliotecario: Documenti forniti ad altre biblioteche (Lending)
Articolo 18 – Riproduzione del materiale bibliografico
Articolo 19 – Riproduzione del materiale antico e raro con mezzi propri
Articolo 20 – Servizio di riproduzione digitale
Articolo 21 – Riproduzione e riuso a fini editoriali, commerciali e scientifici
Articolo 22 – Criteri obbligatori di citazione della fonte e obbligo di deposito
Articolo 23 – Accessibilità e inclusione
Articolo 24 – Protezione dei dati personali
Articolo 25 – Sanzioni e responsabilità
PARTE II – ARCHIVIO STORICO
Articolo 26 – Oggetto e funzioni dell’Archivio storico
Articolo 27 – Inalienabilità e tutela
Articolo 28 – Prestito
Articolo 29 – Documentazione riservata
Articolo 30 – Accesso e consultazione
Articolo 31 – Accesso all’Archivio storico
Articolo 32 – Modalità di consultazione
Articolo 33 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione alla consultazione
PARTE III – ARCHIVIO DI DEPOSITO
Articolo 34 – Oggetto e funzioni dell’Archivio di deposito
Articolo 35 – Versamento della documentazione
Articolo 36 – Preparazione della documentazione
Articolo 37 – Elenco di versamento
Articolo 38 – Consultazione della documentazione
PARTE IV – DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Articolo 39 – Responsabilità dell’utenza
Articolo 40 – Disposizioni interne
Articolo 41 – Informazione all’utenza
Articolo 42 – Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 43 – Norme di rinvio
Articolo 44 – Revisione del Regolamento
Il presente Regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente e, in particolare:
· allo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
· al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
· alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modificazioni;
· alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
· al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
· alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla normativa vigente in materia di accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;
· alle Linee guida nazionali e internazionali in materia di servizi bibliotecari (AIB, IFLA).
1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, le modalità di accesso, di consultazione, di prestito, di riproduzione e di fruizione del patrimonio documentale afferente al Settore Biblioteche di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Il Regolamento si applica: a) alle Biblioteche di Ateneo; b) all’Archivio storico dell’Università; c) all’Archivio di deposito dell’Università.
3. Il Settore Biblioteche di Ateneo coordina e gestisce le strutture e i servizi di cui al comma 2, perseguendo criteri di integrazione, razionalizzazione e uniformità dell’offerta, nel rispetto delle specificità delle singole raccolte e delle diverse tipologie documentarie.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono integrate, ove necessario, da eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalle singole strutture e pubblicate sul sito istituzionale.
1. Le Biblioteche, l’Archivio storico e l’Archivio di deposito costituiscono strumenti a supporto delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e, secondo le rispettive competenze, concorrono allo svolgimento delle attività di didattica, ricerca, terza missione e amministrazione dell’Ateneo.
2. Il Settore Biblioteche di Ateneo provvede, secondo le rispettive finalità e caratteristiche delle strutture, alla gestione, conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale dell’Università.
3. Le Biblioteche favoriscono l’accesso all’informazione e alla conoscenza, sostengono le attività di studio e ricerca e promuovono l’alfabetizzazione informativa, l’uso consapevole delle risorse documentarie e digitali e i servizi di assistenza e reference.
4. L’Archivio storico provvede alla conservazione, tutela, ordinamento, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico storico dell’Ateneo, favorendone l’utilizzo per finalità scientifiche, didattiche, documentarie e conoscitive.
5. L’Archivio di deposito assicura la conservazione e la gestione della documentazione amministrativa non più necessaria alla trattazione corrente degli affari, ma non ancora destinata alla conservazione permanente o allo scarto, secondo la normativa vigente e gli strumenti di gestione documentale e archivistica adottati dall’Ateneo.
6. Le strutture di cui al comma 1 si pongono, secondo le rispettive finalità e modalità di accesso, al servizio della comunità accademica e, ove previsto, della cittadinanza e degli studiosi esterni, favorendo la più ampia fruizione del patrimonio nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione, riservatezza e sicurezza.
1. I servizi sono erogati secondo criteri di imparzialità, trasparenza, accessibilità, inclusione, continuità e qualità, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di tutela del patrimonio.
2. L’accesso ai servizi è garantito senza discriminazioni e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle disposizioni attuative adottate dall’Ateneo.
3. Le modalità di fruizione dei servizi possono essere differenziate in relazione alla tipologia dei materiali, alle esigenze di conservazione, alla natura delle strutture e alla categoria di utenza.
4. Nello svolgimento delle proprie attività, il personale garantisce assistenza all’utenza e adotta le misure necessarie a favorire un uso corretto e consapevole delle risorse e degli spazi.
1. L'accesso alle Biblioteche è consentito ai componenti della comunità studentesca, di ricerca, docente e tecnico-amministrativa dell'Ateneo.
2. L’accesso è altresì consentito, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, alla cittadinanza e a chiunque abbia interesse allo studio, alla ricerca o alla consultazione del patrimonio bibliografico.
3. L’accesso ai depositi librari, agli archivi e ai locali destinati alla conservazione del fondo antico è riservato al personale. L’accesso degli utenti a tali spazi può essere autorizzato, per motivate esigenze di studio o ricerca, dal/dalla Responsabile della Biblioteca.
4. Il personale della Biblioteca non risponde degli oggetti personali lasciati incustoditi dall’utenza.
1. Chiunque frequenti gli spazi della Biblioteca è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso delle altre persone, del personale, degli ambienti e del patrimonio bibliografico e documentale.
2. Nelle sezioni delle Biblioteche destinate allo “studio silenzioso” non è consentito parlare ad alta voce né utilizzare apparecchiature che producano rumore tale da arrecare disturbo agli altri utenti.
3. L’uso di computer, tablet, smartphone e altri dispositivi elettronici personali è consentito in modalità silenziosa, salvo diverse disposizioni della Biblioteca.
4. Il consumo di cibi e bevande è consentito esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Biblioteca.
5. Il personale è autorizzato a richiamare l’utenza al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, nei casi previsti dall’articolo 25, ad adottare i conseguenti provvedimenti.
6. Le Biblioteche adottano, nei limiti delle proprie competenze e delle caratteristiche degli edifici, le misure necessarie a garantire l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità, rimuovendo o riducendo le barriere fisiche, sensoriali e comunicative.
1. L’orario di apertura delle Biblioteche è stabilito in relazione al calendario accademico, alle esigenze dell’utenza e alle caratteristiche dei servizi erogati.
2. L’orario ordinario di apertura al pubblico è definito dal/dalla Responsabile della Biblioteca, d’intesa con la direzione del Settore Biblioteche di Ateneo, ed è pubblicato sul sito istituzionale.
3. Le variazioni straordinarie dell’orario, comprese le chiusure per festività, interventi di manutenzione o eventi eccezionali, sono comunicate attraverso il sito istituzionale e, ove possibile, mediante gli ulteriori canali informativi dell’Ateneo e appositi avvisi presso le sedi.
1. Le Biblioteche mettono a disposizione dell’utenza il proprio patrimonio bibliografico e documentale per la consultazione in sede, fatta eccezione per i materiali soggetti a specifici vincoli giuridici, per quelli in precario stato di conservazione e per i documenti la cui consultazione possa arrecare pregiudizio alla loro tutela.
2. I materiali collocati nelle sale a scaffale aperto sono consultabili direttamente dall’utenza. Al termine della consultazione, i volumi devono essere lasciati negli appositi carrelli o negli spazi di raccolta individuati dalla Biblioteca; la ricollocazione a scaffale è effettuata dal personale.
3. Per i materiali conservati nei depositi o in sezioni a scaffale chiuso, l’utente deve rivolgersi al personale della Biblioteca.
4. L’utente è tenuto a utilizzare con cura i materiali ricevuti in consultazione e non può danneggiarli, sottolinearli, annotarli, piegarne le pagine o apportare qualsiasi altra alterazione.
5. Eventuali danni o anomalie riscontrati al momento della consultazione devono essere segnalati tempestivamente al personale.
6. I materiali ricevuti in consultazione devono essere riconsegnati al personale o depositati negli appositi spazi prima della chiusura della Biblioteca. Qualora l’utente abbia necessità di proseguire la consultazione nei giorni successivi, può richiederne la conservazione temporanea a disposizione.
1. La consultazione del materiale antico, raro e di pregio è consentita previo appuntamento, secondo modalità stabilite dalla Biblioteca in relazione alla natura e allo stato di conservazione dei materiali.
2. La richiesta di consultazione deve essere presentata con congruo anticipo mediante i recapiti indicati sul sito istituzionale e deve contenere:
· le generalità del richiedente;
· l’oggetto e le finalità della ricerca;
· i giorni e gli orari richiesti;
· l’indicazione del materiale che si intende consultare, corredata, ove possibile, dalla relativa segnatura o collocazione.
3. La Biblioteca può stabilire limiti quantitativi alla consultazione giornaliera in relazione alla tipologia, alla consistenza e alle condizioni di conservazione dei materials. Salvo diversa autorizzazione, possono essere richiesti fino a tre volumi a stampa antichi e/o tre unità manoscritte o archivistiche per giornata.
4. Prima dell’accesso ai materiali, l’utente è tenuto a compilare l’eventuale modulistica prevista dalla Biblioteca e a fornire, ove richiesto, gli estremi di un documento di identità in corso di validità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. La consultazione è subordinata all’accettazione delle condizioni di utilizzo e delle responsabilità connesse alla conservazione e alla corretta manipolazione dei materiali. Durante la consultazione l’utente deve:
· trattare i materiali con particolare cura;
· non introdurre cibi, bevande o altri liquidi;
· utilizzare esclusivamente matite a grafite per eventuali appunti su supporto cartaceo;
· non utilizzare penne, pennarelli, evidenziatori o altri strumenti di scrittura a inchiostro;
· non apporre segni, sottolineature, annotazioni, foglietti adesivi o altri elementi sui documenti;
· non utilizzare gomme da cancellare sui materiali;
· non appoggiare fogli, quaderni o altri oggetti sopra i documenti;
· non utilizzare i documenti come piano di scrittura;
· non esercitare pressione sui dorsi, sulle legature o sulle pagine e non forzare l’apertura dei volumi.
6. Sono ammessi, secondo le modalità stabilite dalla Biblioteca, computer, tablet e altri dispositivi elettronici necessari allo studio.
7. I materiali ricevuti in consultazione restano sotto la responsabilità dell’utente e non possono essere lasciati incustoditi. In caso di temporaneo allontanamento dalla sala di consultazione, l’utente deve riconsegnare i materiali al personale. La loro eventuale riassegnazione è subordinata alla verifica dello stato di conservazione.
1. La Biblioteca può limitare o escludere la consultazione di materiali che presentino condizioni di conservazione tali da rendere rischiosa la manipolazione o che siano sottoposti a specifici vincoli giuridici.
2. Qualora del materiale richiesto sia disponibile una riproduzione digitale ritenuta idonea alle finalità della ricerca, la Biblioteca può indirizzare l’utente alla consultazione della copia digitale anziché dell’originale, al fine di ridurre la manipolazione del bene.
3. Per comprovate esigenze di studio o ricerca che rendano necessaria la consultazione dell’originale, l’utente può presentare una richiesta motivata al/alla Responsabile della Biblioteca, che valuta la possibilità di autorizzarla e le relative modalità di consultazione.
1. Le Biblioteche mettono a disposizione dell’utenza postazioni informatiche destinate alla consultazione del catalogo, delle risorse bibliografiche e delle risorse elettroniche dell’Ateneo.
2. Le postazioni informatiche sono utilizzate per attività di studio, ricerca e consultazione bibliografica. Non è consentito installare software, modificare le configurazioni delle apparecchiature, danneggiare o alterare i sistemi informatici o utilizzare le postazioni per attività illecite o incompatibili con le finalità del servizio. In presenza di un numero elevato di utenti, la Biblioteca può stabilire limiti di durata delle sessioni.
3. Le Biblioteche assicurano l’accesso alle risorse elettroniche acquisite dall’Ateneo, comprese banche dati, periodici elettronici ed e-book, secondo le condizioni previste dai relativi contratti di licenza. L’accesso remoto alle risorse elettroniche è consentito mediante le credenziali istituzionali e secondo le modalità stabilite dall’Ateneo.
4. L’utente è tenuto a utilizzare le risorse elettroniche nel rispetto delle condizioni di licenza, della normativa sul diritto d’autore e delle disposizioni dell’Ateneo. È vietato condividere le credenziali personali o effettuare attività di download sistematico o massivo non consentite dai contratti di licenza.
1. Le Biblioteche rendono disponibili per la consultazione interna i testi d'esame e il materiale didattico relativo agli insegnamenti attivati nelle strutture afferenti, ove depositato dai docenti o acquisito d'ufficio.
2. I testi d'esame, se presenti in singola copia, sono disponibili per la sola consultazione in sede. È tuttavia possibile richiedere un prestito breve della durata massima di alcune ore, a condizione che il volume sia restituito prima della chiusura della Biblioteca nella stessa giornata. A tal fine l'utente è tenuto a compilare l'apposito modulo con verifica dell'identità tramite presentazione di un documento valido. Il documento è trattato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
1. Il prestito è consentito all’utenza istituzionale dell’Ateneo, secondo le modalità e i limiti stabilite dal Settore Biblioteche di Ateneo. Sono ammessi al prestito, in particolare:
· studentesse e studenti;
· personale docente e ricercatore;
· personale tecnico-amministrativo;
· dottorande e dottorandi;
· assegniste e assegnisti di ricerca;
· altro personale avente un rapporto con l’Università;
· componenti dell’Associazione Alumni Uniurb.
2. Il prestito è altresì consentito a persone maggiorenni appartenenti a istituzioni scolastiche o di ricerca del territorio e alle persone residenti nella Regione Marche previa registrazione e nei limiti stabiliti dal Settore Biblioteche di Ateneo.
3. La durata del prestito, il numero massimo di documenti prestabili per ciascuna categoria di utenza e le modalità di rinnovo sono definiti nelle disposizioni attuative pubblicate sul sito istituzionale.
4. I limiti di prestito possono essere elevati per particolari esigenze documentate di studio e di ricerca.
5. Il rinnovo del prestito è possibile in assenza di prenotazioni da parte di altra utenza. Il rinnovo può essere effettuato online tramite il sistema di ticketing 'Chiedi in Biblioteca', allo sportello o via e-mail all'indirizzo indicato sul sito istituzionale.
6. Le Biblioteche si riservano il diritto di richiedere in qualsiasi momento, per motivate ragioni, la riconsegna anticipata del materiale prestato.
1. Sono esclusi dal prestito esterno:
· periodici, sia fascicoli singoli sia annate rilegate;
· strumenti bibliografici e opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, repertori);
· i testi d'esame degli ultimi tre anni accademici qualora disponibili in un’unica copia;
· volumi pubblicati anteriormente al 1900, nonché volumi di pregio e rari a prescindere dalla data di edizione.
1. Il prestito può essere effettuato mediante sistemi di autoprestito, ove disponibili, oppure presso il bancone della Biblioteca.
2. Il prestito è personale. L’utente cui il materiale è intestato è responsabile della sua corretta conservazione e non può trasferirlo a terzi.
3. L'attestazione delle transazioni di prestito e di riconsegna avviene tramite apposita notifica inviata via e-mail all'indirizzo dell'utente. I dati relativi alle transazioni di prestito sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e all'informativa sul trattamento dei dati personali adottata dall'Ateneo, disponibile sul sito istituzionale.
1. L'utenza può prenotare documenti momentaneamente in prestito tramite il sistema di ticketing online 'Chiedi in Biblioteca' o allo sportello. Al rientro dei documenti prenotati, essi sono tenuti a disposizione dell’utente per un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi i quali la prenotazione decade e il volume torna disponibile per il prestito.
1. Pubblicazioni non disponibili presso le Biblioteche dell'Università possono essere richieste gratuitamente dall'utenza istituzionale, a pagamento da altri utenti, in copia (nei limiti previsti dall'art. 68 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – diritto d'autore) o in prestito, ad altre strutture italiane o estere tramite il servizio di prestito interbibliotecario (ILL) e di fornitura di documenti (DD).
2. Chi effettua la richiesta è tenuto a fornire indicazioni precise e complete sul documento desiderato, al fine di garantire la correttezza e la tempestività della fornitura. Il materiale ottenuto in prestito è soggetto alle condizioni stabilite dalla biblioteca fornitrice.
3. Il servizio è generalmente gratuito per l'utenza istituzionale, ma in caso di eventuali costi aggiuntivi richiesti dalla biblioteca prestante, gli stessi saranno a carico dell'utente e verranno comunicati preventivamente dalla Biblioteca.
4. L'utenza è responsabile del materiale ricevuto in prestito da altra biblioteca e ne risponde nei confronti dell'Ateneo richiedente ed è tenuta a rispettare i tempi e le modalità di consegna.
1. Il prestito interbibliotecario ha una durata di 40 giorni ed è rinnovabile, per un limite massimo di tre proroghe, purché il rinnovo sia richiesto prima della scadenza. Qualora le richieste di prestito interbibliotecario e di fornitura di documenti risultino sbilanciate oltre una soglia di scompenso del 30%, calcolata alla fine dell’anno solare e applicata all’anno successivo, la Biblioteca si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta o di applicare il tariffario.
2. Oltre alle categorie escluse dal prestito (art. 13), sono altresì esclusi dal prestito ad altre biblioteche:
· volumi recenti (acquistati nell'ultimo anno);
· ulteriori copie dei testi d'esame;
· manualistica.
1. Per motivi di studio e didattici è consentito riprodurre il materiale bibliografico coperto da diritto d'autore, esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 68 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che consente la riproduzione per uso personale entro il limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive derivanti da accordi contrattuali.
2. La responsabilità per l'uso conforme alla normativa sul diritto d'autore è dell'utente. Le Biblioteche non rispondono dell'uso illecito delle riproduzioni effettuate.
3. La riproduzione deve essere eseguita avendo cura di non danneggiare o alterare in alcun modo lo stato di conservazione del materiale.
1. La riproduzione dei beni bibliografici antichi, rari e di pregio e della documentazione d’archivio, ove non sottoposta a vincoli di riservatezza o ad altri limiti previsti dalla legge, può essere effettuata dall’utente con mezzi propri per finalità personali, di studio o di ricerca, nel rispetto della normativa vigente. La riproduzione con mezzi propri deve essere effettuata senza scopo di lucro e secondo modalità tali da non arrecare danno ai materiali. In particolare:
· la ripresa deve essere effettuata esclusivamente a mano libera;
· non possono essere utilizzati stativi, treppiedi, bracci estensibili, scanner portatili a contatto o altre attrezzature di supporto;
· non possono essere utilizzati flash, illuminatori LED, torce o altre sorgenti luminose artificiali portate dall’utente;
· non può essere esercitata pressione sui materiali né possono essere forzate le legature o l’apertura delle pagine.
2. La Biblioteca può vietare la riproduzione con mezzi propri qualora, in relazione alle caratteristiche del materiale o alle condizioni ambientali, non siano garantite adeguate condizioni di tutela.
1. Il Settore Biblioteche di Ateneo può effettuare, mediante personale qualificato e attrezzature idonee, riproduzioni digitali dei materiali bibliografici e archivistici. Il ricorso al servizio interno di riproduzione è richiesto quando le caratteristiche fisiche, lo stato di conservazione o il pregio del materiale non consentano una riproduzione autonoma in condizioni di sicurezza.
2. Il servizio è soggetto alle tariffe stabilite dal Tariffario dei Servizi del Settore Biblioteche di Ateneo, pubblicato sul sito istituzionale. I file prodotti sono messi a disposizione dell’utente secondo le modalità previste dal servizio, previo eventuale pagamento degli importi dovuti.
1. Qualsiasi riproduzione effettuata per scopi di lucro, commerciali o editoriali (es. pubblicazioni in libri, riviste in vendita, cataloghi d'asta, merchandising, siti web) è esclusa dalla gratuità della Legge 124/2017 ed è subordinata a preventiva autorizzazione scritta del/della Responsabile della Biblioteca e alla firma del relativo modulo di liberatoria. L'autorizzazione è concessa in modalità non esclusiva e per un singolo uso. Le tariffe saranno applicate secondo il Tariffario dei Servizi Interni, reperibile sul sito istituzionale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione scritta e la sottoscrizione del modulo di liberatoria sono obbligatori anche per le pubblicazioni e le riproduzioni scientifiche, editoriali o divulgative prive di scopo di lucro. Fermo restando l'obbligo tassativo di citazione della fonte e di deposito della copia omaggio secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, l'autorizzazione può essere soggetta a pagamento secondo il Tariffario dei Servizi Interni.
1. In caso di divulgazione, riproduzione o pubblicazione (sia commerciale che gratuita/scientifica), l'utente ha l'obbligo di citare la fonte originaria in modo chiaro e standardizzato, adottando i seguenti criteri:
· Prima citazione (forma estesa): Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Settore Biblioteche di Ateneo, Biblioteca Umanistica, Fondo Antico, [Sezione Manoscritti / Sezione Libri antichi a stampa], [Inserire Segnatura/Collocazione, es. Univ. 116 oppure Rari b. 25], [Inserire carte/pagine, es. c. 12r oppure p. 45].
· Citazioni successive (forma abbreviata): UniUrb, SBA, Fondo Antico, [Sezione Manoscritti / Sezione Libri antichi a stampa], [Segnatura], [Carte/pagine].
2. L'utente o la casa editrice ha l'obbligo di inviare gratuitamente alla Biblioteca, entro 30 giorni (90 giorni per le pubblicazioni non commerciali) dall'uscita dell'opera, n. 1 copia dell'opera edita. L'opera edita, qualora pubblicata in formato cartaceo, deve essere depositata; in alternativa, va comunicato il link di accesso alla risorsa elettronica.
1. Le Biblioteche adottano misure volte a garantire l’accessibilità dei servizi e degli spazi alle persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente e delle caratteristiche delle strutture. Le persone che necessitano di specifiche forme di assistenza possono contattare preventivamente la Biblioteca di riferimento, al fine di concordare le modalità di accesso e di fruizione dei servizi.
2. Le Biblioteche favoriscono, nei limiti delle risorse disponibili, l’adozione di strumenti e modalità di fruizione accessibili dei servizi bibliografici e delle risorse digitali.
1. Il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi bibliotecari è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale vigente e delle disposizioni adottate dall’Ateneo.
2. I dati acquisiti nell’ambito delle procedure di registrazione, prestito, prenotazione, consultazione e accesso ai servizi digitali sono trattati per le finalità connesse all’erogazione e alla gestione dei servizi, secondo quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali dell’Ateneo.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, comprensiva dei diritti dell'interessato e dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Ateneo, è disponibile sul sito istituzionale dell'Università.
1. L’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento può comportare, in relazione alla gravità e alla reiterazione della violazione:
· il richiamo da parte del personale;
· l’allontanamento temporaneo dai locali della Biblioteca;
· la sospensione temporanea dei servizi di prestito e consultazione;
· nei casi più gravi, l’interdizione temporanea o permanente dall’accesso ai servizi bibliotecari, secondo le competenze e le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo.
2. I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.
3. Chi smarrisce o danneggia materiale bibliografico ricevuto in consultazione o in prestito è tenuto, ove possibile, al reintegro mediante copia equivalente oppure al rimborso del valore del materiale, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni documentati.
4. In caso di mancata restituzione dei materiali in prestito, le Biblioteche procedono secondo la seguente sequenza:
· primo sollecito alla scadenza del prestito;
· secondo sollecito decorsi quindici giorni;
· avvio del procedimento tramite gli uffici competenti dell'Amministrazione, trascorsi trenta giorni dall'ultimo sollecito, con possibilità di ogni azione legale consentita dall'ordinamento.
5. Durante il periodo di inadempienza, l'utenza non può accedere ad altri servizi di prestito. La mancata restituzione dei materiali inibisce altresì il rilascio del nulla osta necessario per ottenere titoli di studio o documenti di congedo da parte dei competenti Uffici dell'Ateneo.
1. L’Archivio storico conserva la documentazione, destinata alla conservazione permanente, relativa all’attività dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, esaurita da almeno quarant’anni, nonché gli archivi e i documenti storici acquisiti o conferiti all’Ateneo a qualsiasi titolo.
2. L’Archivio storico provvede alla conservazione, tutela, ordinamento, descrizione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico, favorendone l’utilizzo per finalità scientifiche, didattiche, documentarie e conoscitive.
3. Il Servizio Archivi Documentali, Analogici e Digitali del Settore Biblioteche di Ateneo assicura la gestione dell’Archivio storico nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e di archivi.
1. Gli archivi e i singoli documenti delle pubbliche amministrazioni sono soggetti al regime di tutela previsto dalla normativa vigente e, nei casi previsti dalla legge, sono inalienabili. L’Ateneo assicura la conservazione e la tutela del patrimonio archivistico secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e dagli strumenti di gestione e conservazione adottati dall’Università.
1. Il materiale archivistico è escluso dal prestito, fatta eccezione per il prestito temporaneo per esposizioni, previa autorizzazione da parte del/della Responsabile del Settore Biblioteche di Ateneo.
2. Il prestito di materiale documentario raro e di pregio può essere concesso ad istituzioni pubbliche, che ne facciano richiesta, per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza archivistica e bibliotecaria per le Marche.
1. I documenti conservati nell’Archivio storico sono liberamente consultabili, fatte salve le riserve di legge, che riguardano:
· i documenti di carattere riservato, riguardanti la politica estera o interna dello Stato, relativi ad affari degli ultimi cinquant’anni;
· i documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili dopo quarant'anni; il termine è di settanta anni se i dati riguardano lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
1. L’accesso alla consultazione dei documenti dell’Archivio storico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è libero e gratuito, per ragioni di studio e ricerca, nei confronti di tutti gli utenti che ne facciano esplicita richiesta motivata. La consultazione delle tesi di laurea e degli altri elaborati protetti dal diritto d’autore è subordinata all’autorizzazione dell’autore o degli aventi diritto (fino a 70 anni dalla morte).
1. Ai fini dell’accesso, l’utente è tenuto a farne richiesta tramite sistema di ticketing o email all'indirizzo archivi.sba@uniurb.it indicando il tema e la finalità della ricerca.
2. L’accesso alla sala di consultazione è subordinato all’autorizzazione del referente dell’Archivio storico e al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle eventuali disposizioni interne.
1. La consultazione dei documenti avviene esclusivamente negli spazi destinati allo studio e sotto la supervisione del personale addetto.
2. Borse, cartelle, zaini e altri contenitori devono essere depositati negli spazi appositamente individuati.
3. Durante la consultazione è vietato:
· utilizzare penne o altri strumenti di scrittura a inchiostro;
· scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sui documenti;
· apporre segni o numerazioni sulle carte;
· alterare l’ordine delle carte o dei fascicoli;
· fumare;
· introdurre cibi o bevande;
· effettuare riproduzioni mediante modalità non autorizzate.
4. È consentito l’utilizzo di computer, tablet e altri dispositivi elettronici, purché il loro impiego non arrechi danno ai documenti né disturbo agli altri utenti.
5. Gli utenti che fruiscono del servizio di consultazione per tesi, studi, progetti, pubblicazioni o eventi sono tenuti a citare le fonti utilizzate e a consegnare, all’Archivio storico, copia degli elaborati prodotti, anche in formato digitale o altra forma.
1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, il Responsabile dell’Archivio storico può richiamare l’utente e, nei casi più gravi o reiterati, sospendere o revocare l’autorizzazione alla consultazione.
2. Restano ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di danneggiamento, sottrazione o alterazione dei documenti.
1. L’Archivio di deposito costituisce la fase intermedia del sistema di gestione documentale dell’Ateneo e conserva la documentazione relativa ad affari e procedimenti amministrativi conclusi che non sia più necessaria alla trattazione corrente, ma non sia ancora destinata al trasferimento nell’Archivio storico o allo scarto.
2. L’Archivio di deposito assicura la conservazione, gestione e reperibilità della documentazione amministrativa secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa e dagli strumenti di gestione documentale e archivistica dell’Ateneo.
3. Nell’Archivio di deposito sono svolte, in particolare, le attività relative:
· al versamento della documentazione;
· alla conservazione e gestione dei materiali versati;
· alla consultazione da parte delle strutture autorizzate;
· alla selezione della documentazione destinata alla conservazione permanente;
· alle procedure di scarto archivistico;
· al successivo trasferimento della documentazione destinata alla conservazione permanente nell’Archivio storico.
Oggetto e funzioni dell’Archivio di deposito
1. I servizi, le strutture e gli uffici dell’Ateneo procedono periodicamente al versamento della documentazione non più necessaria alla gestione corrente, secondo le modalità stabilite dal Servizio Archivi Documentali, Analogici e Digitali.
2. La richiesta di versamento deve essere trasmessa mediante comunicazione protocollata e deve contenere almeno:
· la denominazione dell’ufficio o della struttura versante;
· il nominativo del referente o responsabile del trasferimento;
· la sede presso la quale è conservata la documentazione;
· la consistenza della documentazione da trasferire, espressa anche in metri lineari ove richiesto.
Alla richiesta deve essere allegato l’elenco della documentazione oggetto di versamento. L’elenco dei materiali può contenere solo la descrizione dei faldoni o anche quella dei fascicoli.
3. Il Servizio Archivi Documentali valuta la richiesta, effettua, ove necessario, un sopralluogo e, in caso di accoglimento, concorda con la struttura versante le modalità e i tempi del trasferimento.
1. Prima del trasferimento, la struttura versante provvede all’ordinamento e al condizionamento della documentazione mediante contenitori idonei, quali faldoni, scatole o cartelline, e alla loro identificazione mediante etichette contenenti le informazioni necessarie alla corretta individuazione del contenuto.
2. Non è accettata documentazione sciolta o priva di un adeguato condizionamento.
3. Successivamente al trasferimento, sarà cura del Servizio Archivi Documentali organizzare la documentazione, aggiornare il repertorio e garantire la sua fruizione.
1. L’elenco deve essere redatto in forma tabellare e sintetico e deve contenere almeno:
· il numero progressivo del faldone o della scatola;
· l’eventuale codice di classificazione e il riferimento al titolario di origine;
· la struttura o l’ufficio produttore;
· il titolo e una descrizione sintetica del contenuto;
· gli estremi cronologici della documentazione, con indicazione della data iniziale e finale.
Il numero progressivo attribuito ai contenitori in sede di versamento ha carattere provvisorio e può essere successivamente modificato nell’ambito delle attività di ordinamento e inventariazione.
1. La documentazione conservata nell’Archivio di deposito è consultabile dalle strutture, dai servizi e dagli uffici dell’Ateneo che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La consultazione da parte di soggetti esterni non è consentita, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa vigente o autorizzata dagli uffici competenti dell’Ateneo.
2. La richiesta di consultazione deve essere inoltrata mediante il sistema di ticketing o secondo le modalità indicate dal Servizio Archivi Documentali e deve contenere riferimenti sufficientemente dettagliati per consentire l’individuazione della pratica o della documentazione richiesta.
3. Il Servizio Archivi Documentali provvede al reperimento della documentazione e ne assicura la consultazione secondo modalità compatibili con le esigenze di conservazione e gestione dell’Archivio.
Parte IV: Disposizioni comuni, finali e transitorie
1. L’utente è responsabile del corretto utilizzo degli spazi, delle attrezzature e dei materiali messi a disposizione dalle Biblioteche e dagli Archivi. Chiunque arrechi danno al patrimonio documentale, agli arredi o alle attrezzature è tenuto, ove previsto dalla legge, al risarcimento del danno, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento.
1. Le Biblioteche, l’Archivio storico e l’Archivio di deposito possono adottare disposizioni interne di dettaglio per disciplinare specifiche modalità organizzative e operative dei servizi. Le disposizioni interne devono essere compatibili con il presente Regolamento e sono rese conoscibili all’utenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale o attraverso altri adeguati strumenti informativi.
1. Il Settore Biblioteche di Ateneo assicura un’adeguata informazione sulle modalità di accesso e di utilizzo dei servizi, sugli orari di apertura, sulle eventuali variazioni e sulle disposizioni applicabili alle diverse strutture.
2. Le informazioni relative ai servizi sono pubblicate sul sito istituzionale e possono essere diffuse attraverso ulteriori canali informativi dell’Ateneo.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il Regolamento dei servizi delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 132 del 27 febbraio 2013.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano la normativa vigente, lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, i regolamenti di Ateneo e le deliberazioni degli organi competenti.
1. Il Settore Biblioteche di Ateneo provvede alla revisione periodica del presente Regolamento in relazione all’evoluzione della normativa, dell’organizzazione dell’Ateneo, dei servizi e delle esigenze dell’utenza.